Richiesta di accesso civico e di accesso civico generalizzato

Ultima modifica 10 luglio 2023

L'accesso civico, previsto al comma 1, dell’art.5 del D.Lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali sia stata omessa la loro pubblicazione.

L’accesso civico generalizzato, introdotto nell’ordinamento dal comma 2, dell’art.5 del D.Lgs. n. 33/2013, rappresenta il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto.

L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non necessita di motivazione.

L'esercizio del diritto di accesso civico e civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

La richiesta è gratuita e va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), Dott. Antonio Giampieri. La domanda può essere presentata tramite PEC (protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it), e-mail ordinaria (info@autoritaidrica.toscana.it), a mezzo posta, fax (055 2632940) o direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Autorità Idrica Toscana. Nel caso in cui la richiesta non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la medesima deve essere sottoscritta e presentata unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

Il RPCT provvederà:

1) alla trasmissione dell’istanza al Responsabile dell’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti per l’avvio dell’iter procedimentale previsto dall’art.5, commi 5 e seguenti del D.Lgs. 33/2013; l’Ufficio competente conclude il procedimento con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2) a trattare direttamente l’istanza nel caso in cui la medesima abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria; a tal fine il RPCT, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, pubblica nel sito web dell’Ente (www.autoritaidrica.toscana.it) il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando sempre il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico generalizzato, o di mancata risposta entro i 30 giorni, il richiedente può presentare entro 30 giorni richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (oppure al Direttore Generale, nel caso in cui il diniego sia stato deciso dal RPCT), che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Difensore Civico Regionale oppure al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo in risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato, è gratuito. Nel caso in cui l’Ente risponda alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo o elettronico, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'Ente una volta ricevuta la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, l’Ente provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Restano comunque valide le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..


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